Aderisco all’iniziativa di ValigiaBlu, riportando il loro post:
Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perchรฉ le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilitร degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perchรฉ in esso รจ presente il comma 29 che รจ scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare lโart. 8 che prevede la cosiddetta โrettificaโ.
Cosa รจ la rettifica?
La rettifica รจ un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nellโipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignitร o contrarie a veritร , un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltร nellโottenere la โcorrezioneโ di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo รจ stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.
Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete?ย
La norma in questione estende la rettifica a tutti i โsiti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematicaโ. La frase โivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematicaโ รจ stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessitร di chiarire cosa si intenda per โsiti informaticiโ, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non รจ dato sapere se tale norma si applicherร a tutta la rete, in ogni caso รจ plausibile ritenere che tale obbligo riguarderร gran parte della rete.
Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica รจ di due giorni dallโinoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con โle stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilitร della notizia cui si riferisconoโ.
Eโ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica?ย
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata โsenza commentoโ, la qual cosa fa propendere per lโimpossibilitร di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciรฒ vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicitร della notizia stessa.
Se io scrivo sul mio blog โTizio รจ un ladroโ, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?ย
La rettifica prevista per i siti informatici รจ sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a veritร , bensรฌ tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni โda essi ritenuti lesivi della loro dignitร o contrari a veritร โ, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciรฒ vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilitร delle informazioni alla rettifica รจ esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla veritร , per come รจ congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la โveritร โ della notizia ad una nuova โveritร โ del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le โveritร โ a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: โlโesercizio del diritto di rettificaโฆ รจ riservato, sia per lโan che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento รจ rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignitร dello scritto o dellโimmagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) รจ tenuto, nei tempi e con le modalitร fissate dalla suindicata disposizione, allโintegrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purchรฉ contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penaleโ).
Come deve essere inviata la richiesta di rettifica?ย
La normativa non precisa le modalitร di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno lโinvio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.
Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta?ย
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.
Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati?ย
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dallโinoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarร possibile in seguito adire lโautoritร giudiziaria per cercare di provare lโimpossibilitร sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. ร evidente, perรฒ, che non si puรฒ chiedere lโannullamento della sanzione perchรฉ si era in โvacanzaโ, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.
La rettifica prevista dal comma 29 รจ la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilitร di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.
Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi รจ alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perchรฉ tale equiparabilitร รจ stata piรน volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.
Con il comma 29 anche i blog non saranno piรน sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come giร detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende lโobbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come lโinsequestrabilitร . Questo รจ uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si รจ voluto controbilanciarne le prerogative, come lโinsequestrabilitร , proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?ย
Eโ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla?ย
Ovviamente รจ possibile non pubblicarla, ma ciรฒ comporterร certamente lโapplicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicitร di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesivitร . Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia รจ vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica รจ palesemente falsa.
Chi รจ il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa รจ unโaltra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non รจ dato sapere chi รจ il soggetto obbligato alla rettifica. Si puรฒ ipotizzare che lโobbligo sia a carico del gestore del blog, o piรน probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non รจ possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non รจ tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento รจ opera di un terzo rispetto allโestensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilitร di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilitร oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica.ย
Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilitร che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche lโattuazione di oggetti di questo tipo non esime dallโobbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalitร (ad esempio per mail).
Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei piรน soggetto alla rettifica?
Per non essere assoggettati allโobbligo della rettifica รจ necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere allโestero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.
Eโ vero che in rete รจ possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? Eโ per questo che occorre la rettifica?
Questo รจ un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantitร di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque lโindagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtร alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina lโaggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete puรฒ costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto dโautore, e cosรฌ viaโฆ Il discorso che spesso si fa รจ, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtร nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, รจ sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove lโoscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.
Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. ร un buon emendamento?
Giร lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto questโanno, con qualche modifica. In realtร lโemendamento Cassinelli, dal nome dellโestensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. Lโallungamento dei termini non รจ una grande conquista, in quanto lโerrore di fondo del comma 29 รจ lโequiparazione tra rete e stampa, cioรจ tra attivitร giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dallโart. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica รจ addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo lโemendamento รจ peggiorativo perchรฉ invece di โsiti informaticiโ parla di โcontenuti onlineโ con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con lโesempio del blogger che scrive: โTizio รจ un ladroโ, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non รจ un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, puรฒ denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere lโoscuramento del sito in poco tempo.
Ma in sostanza, quale รจ lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda รจ molto difficile, perรฒ si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dallโaltro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, perรฒ, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe piรน pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.